Art. 28
Documento preliminare
1. Ai fini dell'adozione del PUP la giunta provinciale predispone e
approva un documento preliminare contenente l'indicazione e
l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che
si intendono perseguire. La deliberazione e' trasmessa alle
comunita', ai comuni, al consiglio delle autonomie locali e al
consiglio provinciale.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento del documento preliminare i
comuni, le comunita' e il consiglio delle autonomie locali possono
trasmettere alla giunta provinciale osservazioni e proposte per la
risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori.
Entro centoventi giorni dal ricevimento del documento preliminare il
consiglio provinciale puo' approvare indirizzi ai fini della
formazione e dell'adozione del progetto di PUP.
3. Decorsi i termini previsti dal comma 2, la giunta provinciale
puo' procedere all'adozione del progetto di PUP.