Art. 28 
 
                        Documento preliminare 
 
  1. Ai fini dell'adozione del PUP la giunta provinciale predispone e
approva  un  documento   preliminare   contenente   l'indicazione   e
l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive  che
si  intendono  perseguire.  La  deliberazione   e'   trasmessa   alle
comunita', ai comuni,  al  consiglio  delle  autonomie  locali  e  al
consiglio provinciale. 
  2. Entro novanta giorni dal ricevimento del documento preliminare i
comuni, le comunita' e il consiglio delle  autonomie  locali  possono
trasmettere alla giunta provinciale osservazioni e  proposte  per  la
risoluzione dei principali problemi di assetto  dei  loro  territori.
Entro centoventi giorni dal ricevimento del documento preliminare  il
consiglio  provinciale  puo'  approvare  indirizzi  ai   fini   della
formazione e dell'adozione del progetto di PUP. 
  3. Decorsi i termini previsti dal comma 2,  la  giunta  provinciale
puo' procedere all'adozione del progetto di PUP.