Art. 29
Adozione del progetto di PUP
1. Il progetto di PUP e' adottato dalla giunta provinciale e
depositato in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per
novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale
competente in materia di urbanistica. Contestualmente al deposito e
per il medesimo periodo, il progetto di PUP e' pubblicato in tutti i
suoi elementi sul sito istituzionale della Provincia.
2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia della
deliberazione della giunta provinciale di adozione del progetto di
PUP. Le date di deposito del progetto sono rese note anche mediante
avviso pubblicato nei quotidiani locali.
3. Nel periodo di deposito chiunque puo' prendere visione del
progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
4. Contemporaneamente al deposito la giunta provinciale trasmette
il progetto di PUP:
a) alla competente commissione permanente del consiglio
provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal
ricevimento del progetto;
b) al consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere
entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
c) alla CUP, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal
ricevimento del progetto;
d) alle regioni limitrofe e alla Provincia autonoma di Bolzano, che
possono formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento
del progetto;
e) al Ministero competente, che puo' esprimere, osservazioni a
scopo di coordinamento, entro novanta giorni dal ricevimento del
progetto, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
5. Decorsi i termini previsti dal comma 4, la giunta puo' procedere
anche in assenza dei pareri o delle osservazioni.
6. Se la giunta provinciale modifica il piano sulla base dei pareri
o delle osservazioni previsti dal comma 4 e' disposto un secondo
deposito e una seconda pubblicazione del progetto di PUP per
quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del comma 2. Durante il
deposito chiunque puo' presentare osservazioni nel pubblico interesse
esclusivamente con riferimento alle parti che sono state oggetto di
modifica. Il progetto di piano eventualmente modificato in
accoglimento delle nuove osservazioni non e' soggetto a
pubblicazione, ne a deposito.