Art. 29 
 
                    Adozione del progetto di PUP 
 
  1. Il progetto di  PUP  e'  adottato  dalla  giunta  provinciale  e
depositato in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per
novanta  giorni  consecutivi,   presso   la   struttura   provinciale
competente in materia di urbanistica. Contestualmente al  deposito  e
per il medesimo periodo, il progetto di PUP e' pubblicato in tutti  i
suoi elementi sul sito istituzionale della Provincia. 
  2.  Il  deposito  decorre  dal  giorno  successivo  a   quello   di
pubblicazione  nel   sito   istituzionale   della   Provincia   della
deliberazione della giunta provinciale di adozione  del  progetto  di
PUP. Le date di deposito del progetto sono rese note  anche  mediante
avviso pubblicato nei quotidiani locali. 
  3. Nel periodo di  deposito  chiunque  puo'  prendere  visione  del
progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse. 
  4. Contemporaneamente al deposito la giunta  provinciale  trasmette
il progetto di PUP: 
  a)   alla   competente   commissione   permanente   del   consiglio
provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni  dal
ricevimento del progetto; 
  b) al consiglio delle autonomie locali, che esprime il  suo  parere
entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto; 
  c) alla CUP, che esprime il suo parere entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento del progetto; 
  d) alle regioni limitrofe e alla Provincia autonoma di Bolzano, che
possono formulare osservazioni entro sessanta giorni dal  ricevimento
del progetto; 
  e) al Ministero competente,  che  puo'  esprimere,  osservazioni  a
scopo di coordinamento, entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  del
progetto, secondo  quanto  previsto  dall'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381  (Norme   di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche). 
  5. Decorsi i termini previsti dal comma 4, la giunta puo' procedere
anche in assenza dei pareri o delle osservazioni. 
  6. Se la giunta provinciale modifica il piano sulla base dei pareri
o delle osservazioni previsti dal comma  4  e'  disposto  un  secondo
deposito  e  una  seconda  pubblicazione  del  progetto  di  PUP  per
quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del comma 2.  Durante  il
deposito chiunque puo' presentare osservazioni nel pubblico interesse
esclusivamente con riferimento alle parti che sono state  oggetto  di
modifica.  Il  progetto  di   piano   eventualmente   modificato   in
accoglimento   delle   nuove   osservazioni   non   e'   soggetto   a
pubblicazione, ne a deposito.