Art. 30 
 
                        Approvazione del PUP 
 
  1. Al termine del procedimento disciplinato dall'art. 29 la  giunta
provinciale approva il disegno di legge di approvazione del PUP e  lo
trasmette al consiglio provinciale. 
  2. La legge di approvazione del PUP e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione limitatamente alla relazione  illustrativa  e
alle norme d'attuazione.