Art. 30
Approvazione del PUP
1. Al termine del procedimento disciplinato dall'art. 29 la giunta
provinciale approva il disegno di legge di approvazione del PUP e lo
trasmette al consiglio provinciale.
2. La legge di approvazione del PUP e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione limitatamente alla relazione illustrativa e
alle norme d'attuazione.