Art. 31
Approvazione delle varianti
e degli aggiornamenti al PUP
1. Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla
formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare
specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il
deposito della variante e' finalizzato alla presentazione di
osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti
modificate.
2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del
territorio provinciale si applica la procedura di adozione del
progetto di PUP disciplinata dall'art. 29, commi 1, 2 e 3, comma 4,
lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a meta'.
Questi obiettivi strategici sono definiti dalla giunta provinciale,
in coerenza con l'inquadramento strutturale del PUP e con le
indicazioni del programma di sviluppo provinciale, e interessano
esclusivamente le aree produttive del settore secondario, le aree
commerciali e le aree di riqualificazione urbana e territoriale. In
caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle
osservazioni previsti dall'art. 29, comma 4, non si procede ne' alla
pubblicazione, ne' al secondo deposito del progetto di variante
modificato. A seguito dell'adozione definitiva del progetto di
variante si applica la procedura disciplinata dall'art. 30. I pareri
e le osservazioni formulati secondo quanto previsto dall'art. 29
hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al
PUP.
3. Nei casi individuati dal PUP ai sensi dell'art. 21, comma 4,
lettera g), la deliberazione della giunta provinciale che modifica o
aggiorna il PUP, secondo quanto previsto dal PUP medesimo, e'
adottata previa acquisizione del parere della CUP e del consiglio
delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso la
struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Nel
periodo di deposito chiunque puo' presentare osservazioni nel
pubblico interesse. Dopo l'approvazione definitiva la deliberazione
e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e trasmessa alle
comunita', ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma non
si applica nelle ipotesi di modifica o aggiornamento del PUP per
effetto dell'approvazione dei PTC o dei PRG.