Art. 31 
 
                     Approvazione delle varianti 
                    e degli aggiornamenti al PUP 
 
  1. Per le varianti  al  PUP  si  applicano  le  disposizioni  sulla
formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare
specifica gli obiettivi e  le  previsioni  oggetto  di  variante;  il
deposito  della  variante  e'  finalizzato  alla   presentazione   di
osservazioni nel pubblico interesse  solo  in  relazione  alle  parti
modificate. 
  2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo  del
territorio provinciale  si  applica  la  procedura  di  adozione  del
progetto di PUP disciplinata dall'art. 29, commi 1, 2 e 3,  comma  4,
lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a  meta'.
Questi obiettivi strategici sono definiti dalla  giunta  provinciale,
in  coerenza  con  l'inquadramento  strutturale  del  PUP  e  con  le
indicazioni del programma  di  sviluppo  provinciale,  e  interessano
esclusivamente le aree produttive del  settore  secondario,  le  aree
commerciali e le aree di riqualificazione urbana e  territoriale.  In
caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle
osservazioni previsti dall'art. 29, comma 4, non si procede ne'  alla
pubblicazione, ne' al  secondo  deposito  del  progetto  di  variante
modificato.  A  seguito  dell'adozione  definitiva  del  progetto  di
variante si applica la procedura disciplinata dall'art. 30. I  pareri
e le osservazioni formulati  secondo  quanto  previsto  dall'art.  29
hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al
PUP. 
  3. Nei casi individuati dal PUP ai sensi  dell'art.  21,  comma  4,
lettera g), la deliberazione della giunta provinciale che modifica  o
aggiorna il  PUP,  secondo  quanto  previsto  dal  PUP  medesimo,  e'
adottata previa acquisizione del parere della  CUP  e  del  consiglio
delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso  la
struttura provinciale  competente  in  materia  di  urbanistica.  Nel
periodo  di  deposito  chiunque  puo'  presentare  osservazioni   nel
pubblico interesse. Dopo l'approvazione definitiva  la  deliberazione
e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e trasmessa alle
comunita', ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma  non
si applica nelle ipotesi di modifica  o  aggiornamento  del  PUP  per
effetto dell'approvazione dei PTC o dei PRG.