Art. 30 Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) 1. L'atto di conferimento di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e' nullo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione lo abbia conferito in presenza di dichiarazioni attestanti una causa di inconferibilita'. 2. L'atto di conferimento di incarichi e' inefficace, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' di cui allo stesso art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento. 3. I responsabili per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la nullita' degli incarichi conferiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullita' opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo. 4. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'art. 18 del suddetto decreto legislativo, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono cosi' sostituiti: a) il Presidente della Giunta regionale e' sostituito dal Vice Presidente; b) il Presidente del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria e' sostituito dal Vice Presidente; c) la Giunta regionale e' sostituita dal suo Presidente; d) il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria e' sostituito dal suo Presidente.