Art. 30 
Disposizioni di adeguamento  dell'ordinamento  regionale  al  decreto
  legislativo 8 aprile  2013,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di
  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di   incarichi   presso   le
  pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati  in  controllo
  pubblico, a norma dell'art.  1,  commi  49  e  50,  della  legge  6
  novembre 2012, n. 190) 
  1.  L'atto  di  conferimento  di  incarichi  presso  le   pubbliche
amministrazioni  e'  nullo,  ai  sensi  dell'art.  17   del   decreto
legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni,  in
quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in
cui la Regione  lo  abbia  conferito  in  presenza  di  dichiarazioni
attestanti una causa di inconferibilita'. 
  2. L'atto di conferimento di  incarichi  e'  inefficace,  ai  sensi
dell'art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  39/2013   e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  qualora  non  sia  stata
presentata  la  dichiarazione  sulla  insussistenza   di   cause   di
inconferibilita' di cui allo stesso art. 20 del  decreto  legislativo
n.  39/2013  e  successive   modificazioni   e   integrazioni.   Tale
dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di  conferimento
dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci  giorni  dalla
data dello stesso conferimento. 
  3. I responsabili per la prevenzione della corruzione della  Giunta
regionale e  del  Consiglio  regionale  assemblea  legislativa  della
Liguria, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella  pubblica  amministrazione)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  dichiarano,  ai  sensi  dell'art.   17   del   decreto
legislativo n. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni,  la
nullita'  degli  incarichi  conferiti  rispettivamente  dalla  Giunta
regionale e  dal  Consiglio  regionale  assemblea  legislativa  della
Liguria. Dalla data di adozione dell'atto che  dichiara  la  nullita'
opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo. 
  4. I componenti degli organi politici e  gli  organi  politici  che
hanno conferito incarichi dichiarati nulli  e  che  non  possono,  ai
sensi  dell'art.  18  del  suddetto  decreto  legislativo,  conferire
incarichi di loro competenza per tre mesi, sono cosi' sostituiti: 
    a) il Presidente della Giunta regionale e'  sostituito  dal  Vice
Presidente; 
    b) il Presidente del Consiglio  regionale  assemblea  legislativa
della Liguria e' sostituito dal Vice Presidente; 
    c) la Giunta regionale e' sostituita dal suo Presidente; 
    d) il Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria  e'
sostituito dal suo Presidente.