Art. 54 Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di strutture ricettive 1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di esercizio di una casa per ferie, e' allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita prevalentemente assistiti, associati o gruppi di persone per le finalita' di cui all'art. 71, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui e' gestita per le medesime finalita'.»; b) al comma 2 dell'art. 67 dopo le parole «villaggi turistici,» sono inserite le seguenti:«villaggi sopraelevati»; c) dopo il comma 4 dell'art. 67 e' inserito il seguente: «4-bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unita' abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unita' abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in piu' punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unita' abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unita' abitative sono costituite da uno o piu' locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unita' non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.»; d) il comma 3 dell'art. 71 e' sostituito dal seguente: «3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalita' sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.».