Art. 54 
 
                Modifiche alla legge regionale 2/2002 
                  in materia di strutture ricettive 
 
  1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina  organica
del turismo), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 dell'art. 56 e' sostituito dal seguente: 
      «3. In caso di esercizio di una casa per ferie, e' allegata una
dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita  prevalentemente
assistiti, associati o gruppi di persone  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  71,  oppure  dipendenti  e   loro   familiari,   dell'ente,
associazione o azienda da cui e' gestita per le medesime finalita'.»; 
    b) al comma 2 dell'art. 67 dopo le parole  «villaggi  turistici,»
sono inserite le seguenti:«villaggi sopraelevati»; 
    c) dopo il comma 4 dell'art. 67 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette
unita'  abitative  di  limitate  dimensioni,  ovvero  da  un   numero
inferiore di unita' abitative nel caso costituiscano dipendenze della
struttura principale, sopraelevate dal  suolo  e  integrate  in  modo
armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in
piu' punti  all'interno  di  un'unica  area  perimetrata.  Le  unita'
abitative devono essere costituite  prevalentemente  in  legno  o  in
materiali ecocompatibili. Le unita' abitative sono costituite da  uno
o piu' locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a
eventuali servizi autonomi di cucina  e  bagno  privato;  qualora  le
unita' non siano dotate di servizi autonomi, i servizi  centralizzati
sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante
apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o
pubblici esercizi.  Resta  fermo  in  ogni  caso  il  rispetto  delle
discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza  e
impianti,   beni   culturali,   paesaggio   e   tutela    ambientale,
accatastamento e intavolazione.»; 
    d) il comma 3 dell'art. 71 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le case per  ferie  sono  strutture  ricettive  attrezzate,
prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di  persone,  gestite  da
soggetti  pubblici  o  privati  per  il  conseguimento  di  finalita'
sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o
sportive, nonche' da enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri
dipendenti o loro familiari.».