Art. 55 
 
          Modifica all'art. 5 della legge regionale 1/2007 
 
  1. Al comma 77 dell'art. 5 della legge regionale 23  gennaio  2007,
n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «ricercatori italiani e
stranieri.» sono aggiunte le seguenti: «Nell'ambito  delle  finalita'
istituzionali del CRO, la struttura realizzata puo' essere utilizzata
anche per soggetti diversi in relazione ad attivita' congressuale, di
formazione e di aggiornamento.».