Art. 50 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica 1. Il soggetto richiedente presenta al Settore competente apposita domanda ai sensi degli articoli 41 e 42 del presente regolamento, unitamente alla domanda di autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo n. 387/2003 e dal combinato disposto degli articoli 11, 12, 13, e 14 della legge regionale n. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e' presentata, nei termini di cui al comma 4, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 2. Conclusa l'istruttoria preliminare di cui agli articoli 43 e 44, si applica la procedura descritta agli articoli 45, 46 o 47 ai fini dell'individuazione delle domande concorrenti. 3. Alla visita locale di cui all'art. 48, indetta con valenza di conferenza dei servizi istruttoria, partecipano tutti i soggetti chiamati ad esprimersi per il rilascio dell'autorizzazione unica. 4. Nel caso non vi siano domande concorrenti, il settore competente, assegna al richiedente un termine non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione alla competente struttura regionale della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, conforme alle eventuali prescrizioni dettate in sede di conferenza istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, salvo motivata richiesta di proroga, l'istanza di concessione e' rigettata. 5. Nel caso di domande concorrenti, il settore competente assegna il termine di cui al comma 4 al proponente della domanda ritenuta preferibile ai sensi degli articoli 46 o 47 per la presentazione alla competente struttura regionale della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Decorso inutilmente tale termine, salvo motivata richiesta di proroga, il settore competente rigetta la domanda e procede: a) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa, in caso la stessa sia soggetta ad autorizzazione unica; b) all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria, in caso la stessa non sia soggetta ad autorizzazione unica. 6. Nella fase di verifica di completezza formale della documentazione di cui all'art. 13. comma 4 della legge regionale n. 39/2005, il settore competente, qualora ne ravvisi la necessita', comunica al richiedente il termine, non superiore a quindici giorni, per l'integrazione della documentazione decorso inutilmente il quale, la domanda di autorizzazione unica si intende ritirata e la domanda di concessione e' rigettata. I termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi per il tempo necessario alla verifica di completezza formale della documentazione. 7. A seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 4, il settore competente convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 anche agli effetti dell'art. art. 12, comma 2 della della legge regionale n. 39/2005. Alla conferenza sono invitate le amministrazioni e gli enti chiamati ad esprimersi rispettivamente ai fini del rilascio della concessione e dell'autorizzazione unica. 8. La determinazione conclusiva della conferenza e' adottata a conclusione degli adempimenti istruttori di cui all'art. 49 e previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.