Art. 50 
 
Domande di utilizzo  dell'acqua  ad  uso  idroelettrico  soggette  ad
                        autorizzazione unica 
 
  1. Il soggetto richiedente presenta al Settore competente  apposita
domanda ai sensi degli articoli 41 e  42  del  presente  regolamento,
unitamente alla domanda di autorizzazione unica prevista dal  decreto
legislativo n. 387/2003 e dal combinato disposto degli  articoli  11,
12, 13, e 14 della legge regionale n. 39/2005, allegando il  progetto
preliminare  dell'intervento   da   realizzare.   La   documentazione
necessaria   per   l'avvio   del   procedimento   per   il   rilascio
dell'autorizzazione unica e' presentata, nei termini di cui al  comma
4, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza. 
  2. Conclusa l'istruttoria preliminare di cui agli articoli 43 e 44,
si applica la procedura descritta agli articoli 45, 46 o 47  ai  fini
dell'individuazione delle domande concorrenti. 
  3. Alla visita locale di cui all'art. 48, indetta  con  valenza  di
conferenza dei servizi  istruttoria,  partecipano  tutti  i  soggetti
chiamati ad esprimersi per il rilascio dell'autorizzazione unica. 
  4.  Nel  caso  non  vi  siano  domande  concorrenti,   il   settore
competente,  assegna  al  richiedente  un  termine  non  superiore  a
quarantacinque giorni, per la presentazione alla competente struttura
regionale   della   documentazione   necessaria   per   l'avvio   del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, conforme alle
eventuali prescrizioni dettate in  sede  di  conferenza  istruttoria.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  salvo  motivata  richiesta   di
proroga, l'istanza di concessione e' rigettata. 
  5. Nel caso di domande concorrenti, il settore  competente  assegna
il termine di cui al comma 4 al  proponente  della  domanda  ritenuta
preferibile ai sensi degli articoli 46 o 47 per la presentazione alla
competente struttura regionale della  documentazione  necessaria  per
l'avvio del procedimento per il rilascio  dell'autorizzazione  unica.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  salvo  motivata  richiesta   di
proroga, il settore competente rigetta la domanda e procede: 
    a) ad  assegnare  il  medesimo  termine  alla  domanda  utilmente
collocata  in  graduatoria,  fino  all'eventuale  esaurimento   della
graduatoria stessa, in caso la stessa sia soggetta ad  autorizzazione
unica; 
    b)  all'istruttoria  della  domanda  in   concorrenza   utilmente
collocata in graduatoria, in caso  la  stessa  non  sia  soggetta  ad
autorizzazione unica. 
  6.  Nella  fase  di   verifica   di   completezza   formale   della
documentazione di cui all'art. 13. comma 4 della legge  regionale  n.
39/2005, il settore competente, qualora  ne  ravvisi  la  necessita',
comunica al richiedente il termine, non superiore a quindici  giorni,
per l'integrazione della documentazione decorso inutilmente il quale,
la domanda di autorizzazione unica si intende ritirata e  la  domanda
di concessione e' rigettata. I termini del procedimento  di  rilascio
della concessione sono sospesi per il tempo necessario alla  verifica
di completezza formale della documentazione. 
  7. A seguito della presentazione della  documentazione  di  cui  al
comma 4, il settore competente convoca la conferenza dei  servizi  di
cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 anche agli effetti
dell'art. art. 12, comma 2 della della legge  regionale  n.  39/2005.
Alla conferenza sono invitate le amministrazioni e gli enti  chiamati
ad esprimersi rispettivamente ai fini del rilascio della  concessione
e dell'autorizzazione unica. 
  8. La determinazione conclusiva  della  conferenza  e'  adottata  a
conclusione degli adempimenti istruttori di cui all'art. 49 e  previa
acquisizione del disciplinare  sottoscritto  e  contestuale  verifica
degli adempimenti connessi da parte del richiedente.