Art. 18 
 
Studi professionali soggetti ad  autorizzazione  (articolo  17  della
                     legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  Sono  soggetti  ad   autorizzazione   gli   studi   medici   ed
odontoiatrici  di  cui  agli  articoli  13,  14  e  15  che   erogano
prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e  terapeutiche
di particolare complessita'  o  che  comportino  un  rischio  per  il
paziente,  nonche'   procedure   di   diagnostica   strumentale   non
complementare all'attivita' clinica con refertazione per  terzi,  non
comprese nell'elenco di cui all'art. 17. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per
terzi  la  produzione  di  documentazione  utilizzabile  con   valore
equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica
strumentale non complementare alla visita clinica.