Art. 18 Studi professionali soggetti ad autorizzazione (articolo 17 della legge regionale n. 51/2009) 1. Sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici ed odontoiatrici di cui agli articoli 13, 14 e 15 che erogano prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, nonche' procedure di diagnostica strumentale non complementare all'attivita' clinica con refertazione per terzi, non comprese nell'elenco di cui all'art. 17. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per terzi la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.