Art. 21 
 
Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione (articolo 18 della
                     legge regionale n. 51/2009) 
 
  1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere  in  possesso
dei requisiti strutturali tecnologici  ed  organizzativi  generali  e
specifici di cui all'allegato C.