Art. 22 
 
Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio
  attivita' (articolo 18 della legge regionale n. 51/2009) 
 
  1.  Gli  studi  soggetti  a  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita'  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  strutturali,
tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato C.