Art. 22 Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (articolo 18 della legge regionale n. 51/2009) 1. Gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato C.