Art. 54 
 
                              Requisiti 
 
  1. I locali destinati alle attivita' ricettive di cui alla presente
sezione devono possedere: 
    a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari  previsti  per  le
case di civile abitazione; 
    b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e  degli
impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente; 
    c) i requisiti previsti dal regolamento. 
  2. L'utilizzo  delle  abitazioni  per  le  attivita'  di  cui  alla
presente sezione non comporta modifica di  destinazione  d'uso  degli
edifici ai fini urbanistici.