Art. 54 Requisiti 1. I locali destinati alle attivita' ricettive di cui alla presente sezione devono possedere: a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione; b) le condizioni di sicurezza e salubrita' degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente; c) i requisiti previsti dal regolamento. 2. L'utilizzo delle abitazioni per le attivita' di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.