Art. 55 
 
                            Affittacamere 
 
  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture  ricettive  composte
da non piu' di sei camere per i clienti, con una capacita'  ricettiva
non superiore a dodici  posti  letto,  ubicate  nella  stessa  unita'
immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi. 
  2. Gli affittacamere possono essere gestiti: 
    a) in forma imprenditoriale; 
    b) in forma non imprenditoriale. 
  3. L'attivita' di affittacamere  svolta  in  forma  imprenditoriale
comporta che uno  stesso  soggetto  non  puo'  gestire  piu'  di  due
esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio. 
  4. L'attivita' di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale
puo' essere esercitata esclusivamente  nella  casa  dove  la  persona
fisica ha la residenza e il domicilio. 
  5. Gli affittacamere che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, somministrano  alimenti  e  bevande  agli  alloggiati
cessano l'attivita' di somministrazione entro sei  mesi  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  6. Gli affittacamere che, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e
somministrano alimenti e bevande  agli  alloggiati,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge  cessano  l'attivita'  di
somministrazione con esclusione della prima colazione.