Art. 55 Affittacamere 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non piu' di sei camere per i clienti, con una capacita' ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unita' immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi. 2. Gli affittacamere possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 3. L'attivita' di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non puo' gestire piu' di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio. 4. L'attivita' di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale puo' essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. 5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attivita' di somministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attivita' di somministrazione con esclusione della prima colazione.