Art. 56 
 
                          Bed and breakfast 
 
  1. Sono esercizi  di  bed  and  breakfast  le  strutture  ricettive
composte da non piu' di sei camere per i clienti, con  una  capacita'
ricettiva non superiore a dodici posti letto,  ubicate  nella  stessa
unita' immobiliare, nelle  quali  sono  forniti  alloggio  e  servizi
minimi e viene somministrata la prima colazione. 
  2. I bed and breakfast possono essere gestiti: 
    a) in forma imprenditoriale; 
    b) in forma non imprenditoriale. 
  3. L'attivita' di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale
comporta che uno  stesso  soggetto  non  puo'  gestire  piu'  di  due
esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio. 
  4.  L'attivita'  di  bed  and  breakfast  svolta   in   forma   non
imprenditoriale puo' essere esercitata esclusivamente nella casa dove
la persona fisica ha la residenza e il domicilio. 
  5. Nel regolamento di cui all'art. 3, la Giunta regionale definisce
un apposito contrassegno identificativo dei  bed  and  breakfast  che
viene affisso, a spese di chi esercita l'attivita', all'esterno della
residenza.