Art. 56 Bed and breakfast 1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non piu' di sei camere per i clienti, con una capacita' ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unita' immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione. 2. I bed and breakfast possono essere gestiti: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale. 3. L'attivita' di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non puo' gestire piu' di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio. 4. L'attivita' di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale puo' essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio. 5. Nel regolamento di cui all'art. 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l'attivita', all'esterno della residenza.