Art. 57 
 
                  Case e appartamenti per vacanze. 
 
  1. Sono  case  e  appartamenti  per  vacanze  le  unita'  abitative
composte da uno o piu' locali arredati e dotate di servizi igienici e
di cucina autonoma, gestite unitariamente  in  forma  imprenditoriale
per il soggiorno dei turisti. 
  2. Nella gestione  delle  case  e  appartamenti  per  vacanze  sono
assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli  ospiti,  come
definiti nel regolamento. 
  3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende  la
somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi  propri
delle strutture alberghiere.