Art. 58 
 
                          Residenze d'epoca 
 
  1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in  forma
imprenditoriale, ubicate  in  complessi  immobiliari  di  particolare
pregio storico-architettonico assoggettati ai  vincoli  previsti  dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.
137), che offrono alloggio in camere e unita' abitative con  o  senza
servizio autonomo di cucina,  con  il  limite  di  venticinque  posti
letto. 
  2. Le residenze d'epoca possono somministrare  alimenti  e  bevande
limitatamente alle persone alloggiate. 
  3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere  di  cui  agli
articoli 18 e 19, nonche' gli alloggi agrituristici di cui alla legge
regionale n. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui  al  comma  1
relativamente al pregio storico-architettonico  possono  assumere  la
denominazione  di  «residenze  d'epoca»   mantenendo   gli   obblighi
amministrativi  previsti  rispettivamente  per   gli   alberghi,   le
residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.