Art. 58 Residenze d'epoca 1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unita' abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto. 2. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. 3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonche' gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale n. 30/2003 che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca» mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.