Art. 60 
 
Esercizio dell'attivita' di strutture ricettive extra-alberghiere con
  le caratteristiche della civile abitazione 
 
  1. L'esercizio delle  attivita'  ricettive  di  cui  alla  presente
sezione e' soggetto a  SCIA  da  presentare,  esclusivamente  in  via
telematica, allo SUAP competente per territorio. 
  2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33,
commi 1, 2 e 3, dall'art. 54 e dal regolamento, nonche'  il  rispetto
della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene  e  sanita',
urbanistica e edilizia. 
  3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla  presente
sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni  variazione
del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di
cui dispone per la gestione. 
  4. Gli affittacamere gestiti in  forma  imprenditoriale  che,  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  somministrano  la
prima  colazione  e  intendono  continuare  a   farlo   assumono   la
denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione
allo SUAP competente per territorio. 
  5. Si applica la disposizione di cui all'art. 32, comma 4.