Art. 60 Esercizio dell'attivita' di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione 1. L'esercizio delle attivita' ricettive di cui alla presente sezione e' soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 33, commi 1, 2 e 3, dall'art. 54 e dal regolamento, nonche' il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanita', urbanistica e edilizia. 3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione. 4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio. 5. Si applica la disposizione di cui all'art. 32, comma 4.