Art. 48 Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale 1. E' costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruita' in ordine: a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante; b) alla durata della concessione; c) al valore dell'indennizzo di cui all'art. 49; d) negli altri casi previsti con legge regionale. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da: a) il direttore centrale competente in materia di demanio, con funzioni di Presidente, o suo delegato; b) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale, o suo sostituto; c) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito delle scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto. 3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio. 4. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali. 6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, ammonta a 120 euro per la partecipazione a ciascuna seduta. 7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, e' riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato. 8. Ai componenti esterni del Comitato e' dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali. 9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalita' previste dalla presente legge.