Art. 48 
 
                  Comitato tecnico di valutazione - 
                          Sezione demaniale 
 
  1. E' costituito presso la direzione centrale competente in materia
di demanio il Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale, in
seguito Comitato, il quale esprime parere di congruita' in ordine: 
    a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante; 
    b) alla durata della concessione; 
    c) al valore dell'indennizzo di cui all'art. 49; 
    d) negli altri casi previsti con legge regionale. 
  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da: 
    a) il direttore centrale competente in materia  di  demanio,  con
funzioni di Presidente, o suo delegato; 
    b)  un  componente   effettivo   di   comprovata   qualificazione
professionale,  con  esperienza  nell'ambito  della  progettazione  e
realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale,  o
suo sostituto; 
    c)  un  componente   effettivo   di   comprovata   qualificazione
professionale,   con    esperienza    nell'ambito    delle    scienze
economico-aziendali,   con   particolare   riferimento    all'analisi
economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto. 
  3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b)
e c), sono nominati con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su
proposta dell'assessore competente in materia di demanio. 
  4. Per la validita' delle riunioni del Comitato  e'  necessaria  la
presenza della maggioranza dei componenti che delibera a  maggioranza
dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In  caso
di parita' prevale il voto del Presidente. 
  5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il
segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra  i  dipendenti
regionali. 
  6. L'ammontare del  gettone  da  corrispondere  ai  componenti  del
Comitato, qualora esterni, ammonta a 120 euro per la partecipazione a
ciascuna seduta. 
  7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2,
lettere b) e c), qualora esterni, e' riconosciuto un compenso pari  a
150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato. 
  8. Ai componenti  esterni  del  Comitato  e'  dovuto,  inoltre,  il
rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura
prevista per i dipendenti regionali. 
  9. Il Comitato resta in carica cinque anni  decorrenti  dalla  data
della deliberazione della Giunta regionale  di  cui  al  comma  3  e,
comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato  secondo  le  modalita'
previste dalla presente legge.