Art. 49 
 
           Indennizzo a favore del concessionario uscente 
         di beni del demanio marittimo e del demanio idrico 
 
  1.  Fermo  restando   quanto   previsto   nella   concessione,   il
concessionario   subentrante   e'   tenuto   a    corrispondere    al
concessionario uscente un indennizzo onnicomprensivo che tiene conto: 
    a) della quota parte residua  degli  ammortamenti  relativa  agli
investimenti  di  cui  al  regolamento  di  attuazione  della   legge
regionale 22/2006, effettuati a proprie  spese,  non  previsti  nella
concessione e autorizzati dall'amministrazione concedente, dei  quali
alla scadenza della concessione non sia stato conseguito  l'integrale
recupero mediante il loro totale ammortamento; 
    b) del valore commisurato all'avviamento, calcolato come la media
dei redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in relazione
agli ultimi cinque periodi d'imposta anteriori riferiti all'attivita'
oggetto di concessione, moltiplicato  per  il  valore,  comunque  non
superiore a tre, corrispondente al 10 per cento della durata in  anni
della concessione uscente. 
  2.   L'indennizzo   di   cui   al   comma    1    e'    determinato
dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata,
redatta da un professionista abilitato, nominato  dal  concessionario
uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruita' del Comitato
tecnico di valutazione di cui all'art. 48. 
  3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene  reso  pubblico
in  occasione  della  indizione  della   procedura   comparativa   di
selezione. 
  4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di  selezione  deve
presentare, a pena di  esclusione,  l'impegno  di  un  fideiussore  a
rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo  di
cui al comma 2.