Art. 51 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La Regione esercita  le  funzioni  di  vigilanza  sui  beni  del
demanio marittimo direttamente o avvalendosi di altre Amministrazioni
pubbliche, statali e locali, con le  quali  sono  stipulate  apposite
convenzioni, la cui copertura finanziaria e' preventivamente reperita
con specifica norma.