Art. 52 
 
                        Principi di selezione 
 
  1. Limitatamente alle  aree  identificate  nell'art.  4,  comma  2,
lettere d) e f), della presente legge, nonche' alle aree di cui  agli
articoli 3 e 13-ter della legge regionale 22/2006, destinate  a  enti
senza scopo di lucro, i principi per la  comparazione  delle  istanze
concorrenti previsti dall'art. 8, comma 1,  della  presente  legge  e
dall'art. 9, comma 4, della legge regionale  22/2006  sono  integrati
dai seguenti: 
    a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo; 
    b)   svolgimento   di   iniziative   culturali,   naturalistiche,
ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al  mantenimento
e alla valorizzazione  della  tradizione  e  della  cultura  marinara
locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto
sostenibile; 
    c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla  lettera
b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacita'
di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale; 
    d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli
associati gia' iscritti all'associazione uscente; 
    e) limitazione del numero di concessioni demaniali  da  assegnare
al medesimo soggetto, al fine  di  garantire  adeguata  pluralita'  e
differenziazione    dell'offerta    nell'ambito    territoriale    di
riferimento. 
  2. Limitatamente alle fattispecie di cui  al  comma  1  aventi  per
oggetto attivita' con rilevanza sociale svolte  da  associazioni  con
finalita'  non  lucrative  ovvero  attivita'   amatoriali   di   tipo
ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralita'  di  istanze  la
valutazione sul migliore utilizzo  pubblico  del  bene  demaniale,  a
giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, e' data  preferenza  al
precedente concessionario. 
  3. La domanda presentata da  un  ente  pubblico  per  finalita'  di
pubblico interesse e' prioritaria rispetto  alle  domande  presentate
dai privati.