Art. 52 Principi di selezione 1. Limitatamente alle aree identificate nell'art. 4, comma 2, lettere d) e f), della presente legge, nonche' alle aree di cui agli articoli 3 e 13-ter della legge regionale 22/2006, destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'art. 8, comma 1, della presente legge e dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti: a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo; b) svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile; c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacita' di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale; d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati gia' iscritti all'associazione uscente; e) limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralita' e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento. 2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attivita' con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalita' non lucrative ovvero attivita' amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralita' di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, e' data preferenza al precedente concessionario. 3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalita' di pubblico interesse e' prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.