Art. 54 Utilizzo di aree demaniali per finalita' di pubblico interesse 1. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge, non e' soggetta a concessione ne' alla corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte del comune per finalita' di pubblico interesse delle aree demaniali marittime oggetto di delega.