Art. 54 
 
                     Utilizzo di aree demaniali 
                 per finalita' di pubblico interesse 
 
  1. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque
denominate prescritte per legge, non e' soggetta  a  concessione  ne'
alla corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte del comune
per finalita' di pubblico interesse delle  aree  demaniali  marittime
oggetto di delega.