Art. 31 Costituzione delle aziende agrituristico venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994) 1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agrituristico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio. 2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico venatorio e puo' essere rinnovata. 3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalita' per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende agrituristico venatorie. 4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1 della l.r. 3/1994 e' presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti: a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualita' colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia degli stessi non siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione; d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l' individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda agrituristico venatoria nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati; e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione; f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso di validita'; g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove e' individuato il perimetro dell'aziende agrituristiche venatorie, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani. 5. Per le aziende agrituristico venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 6. Per le aziende agrituristico venatorie con autorizzazione in corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale e/o nei proprietari e/o conduttori e dei relativi consensi, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 7. La costituzione dell'azienda agrituristico venatoria puo' essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto assoluto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva puo' essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'Istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda. 8. L'inclusione dei terreni secondo le modalita' di cui al presente articolo non comporta alcun onere ne' limitazioni al diritto di proprieta'. 9. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende agrituristico venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'art. 21, comma 4. 10. In caso di istanza di trasformazione da aziende faunistico venatorie in aziende agrituristico venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'art. 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g). 11. L'autorizzazione e' rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati. 12. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attivita' venatoria all'interno dell'azienda e' comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa. 13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.