Art. 31 
 
Costituzione delle aziende agrituristico  venatorie  (art.  21  della
                            l.r. 3/1994) 
 
  1. La competente struttura  della  Giunta  regionale  autorizza  le
aziende agrituristico venatorie nel  rispetto  del  piano  faunistico
venatorio. 
  2. L'autorizzazione ha validita' corrispondente al piano faunistico
venatorio e puo' essere rinnovata. 
  3. La competente struttura  della  Giunta  regionale  con  apposito
avviso definisce i tempi e le modalita' per  la  presentazione  delle
istanze di nuova istituzione o rinnovo  delle  aziende  agrituristico
venatorie. 
  4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'art. 21,  comma  1
della l.r. 3/1994  e'  presentata  alla  competente  struttura  della
Giunta regionale corredata dei seguenti documenti: 
    a) mappa catastale dei terreni che  si  intendono  vincolare  con
elenco  particellare  che  rechi  indicazione,   per   ogni   singola
particella,   dell'estensione,   della   qualita'   colturale,    del
proprietario e del conduttore salvo che le  stesse  informazioni  non
siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; 
    b) atti comprovanti il titolo di proprieta' e/o di conduzione dei
terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia  degli  stessi  non
siano gia' presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA; 
    c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori
dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta
la durata dell'autorizzazione; 
    d) atto da cui risulta da  parte  di  tutti  gli  interessati  l'
individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato  a
rappresentare l'azienda agrituristico venatoria nei  confronti  della
Regione; in tale atto devono essere  determinati  i  poteri  ad  esso
assegnati e le norme per la  sua  sostituzione  e  la  nomina  di  un
eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati; 
    e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale
per il periodo di programmazione; 
    f) fotocopia di un documento d'identita' del richiedente in corso
di validita'; 
    g) cartografia digitale  georeferenziata  in  formato  shapefile,
dove  e'  individuato  il   perimetro   dell'aziende   agrituristiche
venatorie, sono evidenziate le eventuali  particelle  interessate  da
aree addestramento cani. 
  5. Per le aziende agrituristico  venatorie  con  autorizzazione  in
corso di validita' al momento della  presentazione  dell'istanza,  in
cui non siano previste variazioni  nell'assetto  territoriale  e  nei
proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a),
b), c), d) e g) puo' essere sostituita da una dichiarazione ai  sensi
del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000,  in  cui  il
richiedente dichiara che non ci sono variazioni. 
  6. Per le aziende agrituristico  venatorie  con  autorizzazione  in
corso di validita' al momento della presentazione dell'istanza in cui
siano  previste  variazioni   nell'assetto   territoriale   e/o   nei
proprietari e/o conduttori e dei relativi consensi, la documentazione
di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  deve  essere  trasmessa  per  le
fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non  ci  sono
variazioni. 
  7. La costituzione dell'azienda agrituristico venatoria puo' essere
autorizzata quando il consenso dei  proprietari  e/o  conduttori  sia
equivalente ad almeno il 95 per cento della  superficie  totale.  Nei
territori inclusi, corrispondenti all'eventuale  massimo  del  5  per
cento residuo, vige il  divieto  assoluto  di  caccia  e  operano  le
garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla
fauna selvatica cacciabile  alla  produzione  agricola.  L'inclusione
coattiva puo' essere richiesta per i terreni sui quali non sia  stato
possibile ottenere il consenso di proprietari  e/o  conduttori  e  di
norma  non  posti  sul  perimetro  dell'Istituto.  Tutti  gli   oneri
derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia  dei  fondi
inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda. 
  8. L'inclusione dei terreni secondo le modalita' di cui al presente
articolo non comporta alcun  onere  ne'  limitazioni  al  diritto  di
proprieta'. 
  9.  In  caso   di   rinnovo   dell'autorizzazione,   alle   aziende
agrituristico venatorie  che  ricadono  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 63, comma 3,  primo  periodo  della  l.r.  3/1994,  possono
essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze  di  cui
all'art. 21, comma 4. 
  10. In caso di istanza  di  trasformazione  da  aziende  faunistico
venatorie in aziende agrituristico venatorie o di frazionamento con o
senza variazione della tipologia di cui all'art.  63,  comma  2  e  3
della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la  documentazione  di
cui alle lettere da a) a g). 
  11.   L'autorizzazione   e'   rilasciata   prioritariamente    agli
imprenditori agricoli professionali di cui alla  legge  regionale  25
luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice
agricoli e di impresa agricola) e agli  altri  imprenditori  agricoli
singoli o associati. 
  12. In caso di scadenza del piano  faunistico  venatorio  regionale
durante la  stagione  venatoria,  l'attivita'  venatoria  all'interno
dell'azienda e' comunque garantita fino  al  termine  della  stagione
venatoria stessa. 
  13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non  sono
ammesse,  variazioni  dei  confini,  salvo  il  caso  di   revoca   o
trasformazioni.