Art. 32 
 
Programma di ripristino ambientale e di gestione economica  (art.  21
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di
cui all'art.  21,  comma  2  della  l.r.  3/1994  deve  indicare  gli
obiettivi da perseguire nonche': 
    a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona
che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre; 
    b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni
e miglioramenti  ambientali  in  conseguenza  della  nuova  attivita'
intrapresa; 
    c)  la  tipologia  degli  eventuali  impianti  di  allevamento  e
stabulazione; 
    d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale; 
    e)  le  operazioni  di  miglioramento  ambientale  che  l'azienda
intende effettuare annualmente. 
  2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma  di  ripristino
ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla  competente
struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.