Art. 32 Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (art. 21 della l.r. 3/1994) 1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all'art. 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonche': a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre; b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attivita' intrapresa; c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione; d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale; e) le operazioni di miglioramento ambientale che l'azienda intende effettuare annualmente. 2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.