Art. 33 Comunicazione annuale degli interventi (art. 21 della l.r. 3/1994) 1. Il titolare dell'azienda agrituristico venatoria, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell'attivita' svolta nella precedente stagione venatoria, corredato degli abbattimenti, del numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto. 2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresi': a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie; b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna; c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente. 3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all'art. 84. 4. Alla comunicazione e' allegata copia del versamento dei conferimenti.