Art. 33 
 
               Comunicazione annuale degli interventi 
                     (art. 21 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Il titolare dell'azienda agrituristico venatoria,  entro  il  30
aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della  Giunta
regionale  il  consuntivo  dell'attivita'  svolta  nella   precedente
stagione venatoria,  corredato  degli  abbattimenti,  del  numero  di
permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica
stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto. 
  2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresi': 
    a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale  ed
il piano di prelievo per specie; 
    b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento
e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di  gestione  deve
essere redatto e firmato  da  un  tecnico  abilitato  con  specifiche
competenze in gestione della fauna; 
    c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi  all'anno
precedente. 
  3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed  il  piano
di assestamento devono essere redatti secondo le  norme  tecniche  di
cui all'art. 84. 
  4.  Alla  comunicazione  e'  allegata  copia  del  versamento   dei
conferimenti.