Art. 34 Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994) 1. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attivita' venatoria nelle aziende agrituristico venatorie e' consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalita' di cui agli articoli 67, comma 2 e 69, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all'art. 21, comma 9 della l.r. 3/1994, durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedi' e venerdi'. 2. Nelle aziende agrituristico venatorie e' vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento. 3. Nelle aziende agrituristico venatorie il titolare dell'autorizzazione puo' consentire gare cinofile, nonche' l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro. 4. Nelle aziende agrituristico venatorie possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al mufione, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi.