Art. 34 
 
Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (art. 21
                         della l.r. 3/1994) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 della  l.r.  3/1994,  l'attivita'
venatoria nelle aziende agrituristico venatorie  e'  consentita  alle
persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente  da
allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati  che  si  svolge
secondo le modalita' di cui agli articoli 67, comma 2 e 69, comma  7,
alle specie predatrici e opportunistiche di cui all'art. 21, comma  9
della l.r. 3/1994, durante tutta la stagione venatoria  ad  eccezione
dei giorni di martedi' e venerdi'. 
  2. Nelle aziende agrituristico venatorie e' vietata la caccia  alla
fauna selvatica migratoria ad eccezione del  germano  reale  e  della
quaglia provenienti da allevamento. 
  3.   Nelle   aziende   agrituristico    venatorie    il    titolare
dell'autorizzazione   puo'   consentire   gare   cinofile,    nonche'
l'allenamento e l'addestramento dei cani  con  permesso  giornaliero,
mensile o stagionale senza necessita' di annotazione sul registro. 
  4. Nelle aziende agrituristico  venatorie  possono  inoltre  essere
autorizzate  recinzioni  destinate  alla  caccia  al  cinghiale,   al
mufione, al daino, al capriolo  e  al  cervo,  ove  si  cacciano  gli
animali appositamente immessi.