Art. 36 
 
Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico  venatorie  (art.
                        21 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri
di valutazione delle attivita' delle aziende agrituristico  venatorie
finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza  agli
scopi previsti nella legge. 
  2. La  Regione  effettua  controlli  sulle  aziende  agri-turistico
venatorie che  attengono  al  rispetto  delle  prescrizioni  indicate
nell'autorizzazione, alla  verifica  della  realizzazione  di  quanto
previsto nei piani  annuali  e  pluriennali  di  riferimento  e  sono
finalizzati ad accertare l'effettivo  perseguimento  degli  obiettivi
gestionali previsti.