Art. 36 Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994) 1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attivita' delle aziende agrituristico venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge. 2. La Regione effettua controlli sulle aziende agri-turistico venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti.