Art. 37 
 
Permessi di caccia e annotazione  del  prelievo  e  delle  immissioni
                     (art. 21 della l.r. 3/1994) 
 
  1.  All'interno  delle   aziende   agrituristico   venatorie   ogni
cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui
annotare i capi abbattuti al termine della  giornata  venatoria.  Gli
esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui  al  comma
3, nelle quarantotto ore successive. 
  2. Nel caso di battute di caccia  al  cinghiale  e  al  fagiano  il
permesso di cui al comma 1 e' rilasciato solo al  responsabile  della
battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco  e'
conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti  sono
indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi. 
  3.  Delle  operazioni  di  immissione,   abbattimento   e   cattura
esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito  registro
a disposizione della competente  struttura  della  Giunta  regionale.
Nelle aziende consorziate e' autorizzata la tenuta di  piu'  registri
aventi le caratteristiche del registro  generale.  In  tal  caso  sul
registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati
dei singoli registri dei consorziati. 
  4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale  e
predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione  e/o
di applicazioni mobili  contenenti  le  informazioni  previste  dalla
normativa.