Art. 38 Vigilanza interna alle aziende (art. 21 della l.r. 3/1994) 1. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.