Art. 38 
 
                   Vigilanza interna alle aziende 
                     (art. 21 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La vigilanza venatoria  nelle  aziende  agrituristico  venatorie
deve  essere  assicurata  da  almeno  una  guardia   a   disposizione
dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la  presenza  di
una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.