Art. 58 1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 ter e' inserito il seguente: «1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attivita' di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento: a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati; b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili; c) alle modalita' di impiego degli attrezzi; d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.»; b) al comma 3 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo» e le parole «, dai Corpi di vigilanza provinciale» sono soppresse.