Art. 58 
  1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 ter e' inserito il seguente: 
      «1   quater.   Comporta   l'applicazione   di   una    sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000  euro  l'utilizzo  di
attrezzi per l'attivita'  di  pesca  professionale  nella  laguna  di
Marano-Grado   in   violazione   delle   limitazioni   previste   dai
provvedimenti gestionali  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento
recante  criteri  e  modalita'   per   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative regionali in  materia  di  pesca  e  acquacoltura,  in
attuazione dell'articolo  02,  comma  2,  della  legge  regionale  16
dicembre  2005,  n.  31  (Disposizioni  in   materia   di   pesca   e
acquacoltura), con riferimento: 
        a) alle aree e ai  periodi  di  tempo  in  cui  gli  attrezzi
possono essere utilizzati; 
        b) alle  tipologie  e  alle  caratteristiche  degli  attrezzi
utilizzabili; 
        c) alle modalita' di impiego degli attrezzi; 
        d)  al  numero  di  attrezzi  utilizzabili  a   bordo   delle
imbarcazioni impiegate per la pesca.»; 
    b) al comma 3 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«presente  articolo»  e  le  parole  «,  dai   Corpi   di   vigilanza
provinciale» sono soppresse.