Art. 35 Modifiche alla legge regionale n. 5/2016 1. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2016 e' inserito il seguente: «7-bis. I comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'art. 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.». 2. Dopo la lettera o) del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 sono aggiunte le seguenti: «o-bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri localizzativi regionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/2017; o-ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 198, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.».