Art. 35 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 5/2016 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n.  5/2016  e'
inserito il seguente: 
  «7-bis. I comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'art. 11
della legge regionale 20 ottobre 2017,  n.  34  (Disciplina  organica
della gestione dei rifiuti e  principi  di  economia  circolare),  in
forma associata attraverso l'AUSIR.». 
  2. Dopo la lettera o) del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale
n. 5/2016 sono aggiunte le seguenti: 
  «o-bis) alla localizzazione di impianti di recupero  e  smaltimento
dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri localizzativi regionali di
cui all'art. 12, comma  3,  lettera  d),  della  legge  regionale  n.
34/2017; 
  o-ter)  all'individuazione  e  definizione  delle  previsioni   dei
contenuti del regolamento comunale o sovracomunale  di  gestione  dei
rifiuti  urbani  e  assimilati,  nel  rispetto  di  quanto   disposto
dall'art. 198, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.».