Art. 36 Norme transitorie 1. Nelle more dell'entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonche' dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA. 2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni). 3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima. 4. Nelle more della piena operativita' del S.I.R.R., le domande di cui all'art. 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata. 5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge. 6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 01/1998, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.