Art. 36 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Nelle more dell'entrata in operativita' del Sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  18
febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai  sensi  dell'art.  189
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la regione esercita il  controllo
della regolare tenuta dei registri di carico e scarico  dei  rifiuti,
nonche' dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti
medesimi, anche avvalendosi di ARPA. 
  2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento  regionale  di
cui all'art. 10, comma 1,  lettera  b),  continua  ad  applicarsi  il
decreto del presidente della giunta  regionale  8  ottobre  1991,  n.
0502/Pres.  (Regolamento  di  esecuzione  della  legge  regionale   7
settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni). 
  3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima. 
  4. Nelle more della piena operativita' del S.I.R.R., le domande  di
cui all'art. 17 sono presentate alla struttura  regionale  competente
in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  tramite  posta   elettronica
certificata. 
  5. Le  domande  di  autorizzazione  dei  progetti  di  variante  di
impianti di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti  autorizzati  ai
sensi del decreto del presidente della  giunta  regionale  2  gennaio
1998,  n.   01/Pres.   (Regolamento   per   la   semplificazione   ed
accelerazione  dei  procedimenti   amministrativi   in   materia   di
smaltimento  di  rifiuti),  sono  soggette  alle  disposizioni  della
presente legge. 
  6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione  e
all'esercizio di impianti  di  recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti
rilasciate ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale
n. 01/1998, comprese tutte  le  ulteriori  autorizzazioni  necessarie
all'esercizio dell'impianto, sono soggette  alle  disposizioni  della
presente legge.