Art. 23 
 
      Disposizioni sulle modalita' di esecuzione dei contratti 
 
  1. Per garantire l'uniformita' delle procedure  interne  agli  enti
del servizio sanitario regionale,  la  Giunta  regionale  adotta  con
deliberazione, su proposta del direttore generale di  ESTAR,  sentite
le  aziende  sanitarie,  linee  guida  contenenti   le   disposizioni
organizzative e di dettaglio afferenti l'esecuzione dei contratti  di
cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), per quanto non previsto dal
presente capo. 
  2.  Le  aziende  sanitarie  sono  tenute  a  uniformare  i   propri
ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.