Art. 23 Disposizioni sulle modalita' di esecuzione dei contratti 1. Per garantire l'uniformita' delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), per quanto non previsto dal presente capo. 2. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.