Art. 25 Penali e risoluzione contrattuale 1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo o di non conformita' delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze. 2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC. 3. Il RES puo' proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP. 4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, dell'accordo quadro o di fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo del contratto.