Art. 25 
 
                  Penali e risoluzione contrattuale 
 
  1. Il DEC riferisce al RES in merito ai casi di ritardo  o  di  non
conformita'  delle  prestazioni  alle  prescrizioni  contrattuali   e
assicura,   nell'esercizio   della   vigilanza   contrattuale,   ogni
iniziativa volta a prevenire tali evenienze. 
  2. Le penali  a  fronte  delle  inadempienze  contrattuali  vengono
irrogate dal RES, su proposta del DEC. 
  3. Il RES puo' proporre la risoluzione dei contratti  attuativi  di
accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone  il
RUP. 
  4. Il RES o il DEC, nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3,  informa
il RUP di ogni episodio rilevante ai  fini  della  risoluzione  della
convenzione, dell'accordo  quadro  o  di  fattispecie  consimili,  in
particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un  importo
massimo della penale superiore al dieci per  cento  dell'importo  del
contratto.