Art. 26 Modifiche e sospensioni contrattuali 1. Nel caso sia necessario procedere a modifiche o a sospensioni contrattuali ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice, il RES, su comunicazione del DEC, cura l'adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l'ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria. 2. In caso di modifiche ai contratti attuativi di convenzioni e accordi quadro, il RES ne da' preventiva comunicazione al RUP ai fini della gestione della convenzione o dell'accordo quadro.