Art. 26 
 
                Modifiche e sospensioni contrattuali 
 
  1. Nel caso sia necessario procedere a modifiche  o  a  sospensioni
contrattuali ai sensi degli articoli 106 e 107 del codice, il RES, su
comunicazione del DEC, cura l'adozione degli atti  amministrativi  da
parte degli organi  competenti  secondo  l'ordinamento  contabile  di
ciascuna azienda sanitaria. 
  2. In caso di modifiche ai contratti  attuativi  di  convenzioni  e
accordi quadro, il RES ne da' preventiva comunicazione al RUP ai fini
della gestione della convenzione o dell'accordo quadro.