Art. 27 
 
                   Tasse di concessione regionale 
                        in materia venatoria 
 
  1. In materia di tasse sulle concessioni regionali si applicano  le
norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13  (disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali) e dall'art. 16  della  legge
29 dicembre 1990, n.  408  (disposizioni  tributarie  in  materia  di
rivalutazione di beni delle imprese e  di  smobilizzo  di  riserve  e
fondi  in   sospensione   di   imposta,   nonche'   disposizioni   di
razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
revisione del trattamento tributario della famiglia e  delle  rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),  fatta
salva l'azione davanti al giudice  ordinario  ai  sensi  dell'art.  6
della legge 16 maggio 1970,  n.  281  (provvedimenti  finanziari  per
l'attuazione delle regioni a statuto ordinario). 
  2. I numeri d'ordine 16 e 17 del  titolo  II  della  tariffa  delle
tasse sulle concessioni regionali approvata con  decreto  legislativo
22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse  sulle
concessioni regionali ai sensi dell'art.  3  della  legge  16  maggio
1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990,
n. 158) sono determinati come riportati  nella  tabella  A,  allegata
alla presente legge. 
  3. La Giunta regionale puo' rideterminare la misura delle tasse  di
cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'art.  23,
comma 2, della legge n. 157/1992.