Art. 27 Tasse di concessione regionale in materia venatoria 1. In materia di tasse sulle concessioni regionali si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dall'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario). 2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) sono determinati come riportati nella tabella A, allegata alla presente legge. 3. La Giunta regionale puo' rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 157/1992.