Art. 69 
 
                   Rimborso delle spese di viaggio 
 
  1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del
loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione,
nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del  presidente  del
consiglio, nel caso di consiglieri,  sono  dovuti  esclusivamente  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  effettivamente
sostenute nella misura  e  nei  limiti  previsti  per  il  segretario
comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non
superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare. 
  2. La liquidazione del  rimborso  della  spesa  e'  effettuata  dal
responsabile    della    struttura    competente,    su     richiesta
dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della  documentazione
delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di  una
dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 
  3. Agli amministratori e  ai  consiglieri  comunali  che  risiedono
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente  spetta
il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute  per
la partecipazione alle  sedute  dei  rispettivi  organi  esecutivi  e
assembleari, nonche' per la presenza necessaria presso la sede  degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.