Art. 69 Rimborso delle spese di viaggio 1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare. 2. La liquidazione del rimborso della spesa e' effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.