Art. 45
Commissione regionale per la tutela
dall'amianto in giacitura naturale
1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela dall'amianto
in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti
elencati al comma successivo qualora ricadenti nel territorio
regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale
e nelle aree comunque interessate dalla presenza di minerali
d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi naturali o
antropici.
2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per la
mitigazione dei rischi asbesto correlati nei territori interessati
nelle seguenti fattispecie:
a) realizzazione di strade d'interesse comunale, ivi comprese
quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale;
b) manutenzione di strade, ivi comprese le opere di presidio,
d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali ed
extraurbane, provinciale, regionale e nazionale, limitatamente agli
interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti
laterali;
c) attivita' estrattive ed interventi di recupero delle aree
sottoposte a pregresse attivita' estrattive dismesse;
d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico;
e) realizzazione, manutenzione, ripristino di reti di servizio
interferenti con il soprassuolo, suolo e sottosuolo;
f) realizzazione di opere pubbliche qualora introducano
modificazioni e interferenze con lo stato del territorio regionale
tali da avere rilevanza per la migrazione di minerali d'amianto e per
l'esposizione degli individui negli ambienti di vita e di lavoro;
g) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza
plano-volumetrica, possono apportare variazioni all'assetto del suolo
e del sottosuolo;
h) condoni ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e sanatorie
edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001;
i) trasformazioni agrarie ed utilizzazioni forestali e qualsiasi
altra attivita' di modifica del soprassuolo, suolo e sottosuolo;
j) realizzazione di infrastrutture a rete, di qualsiasi impianto,
ivi compresa l'apertura di qualsiasi pista di servizio;
k) Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Pollino,
Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi, Piano del Parco Nazionale
del Pollino (limitatamente al versante Lucano);
l) ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente
della Giunta regionale le sottoponga.
3. Gli interventi gia' assentiti dalla stessa Commissione che non
prevedono alcuna modifica delle prescrizioni non sono soggetti al
riesame, eventuali modifiche di questi progetti sono valutati ed
autorizzati dalle Autorita' competenti fatto salvo il parere gia'
espresso dalla Commissione. Qualsiasi variante riguardante la
modifica o la eliminazione di prescrizioni emesse dalla Commissione
comporta il riesame da parte dello stesso organo.
4. La Commissione, e' organo collegiale ed e' composto:
a) dal dirigente generale del Dipartimento ambiente ed energia
con funzione di Presidente;
b) da un dipendente regionale designato dal dirigente generale
del Dipartimento ambiente, sentito il dirigente dell'ufficio
Prevenzione e controllo ambientale, con funzioni di segreteria
tecnico-amministrativa che svolge l'istruttoria tecnica;
c) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale
o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso
ufficio;
d) dal dirigente dell'ufficio Urbanistica e pianificazione
territoriale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello
stesso ufficio;
e) dal dirigente dell'ufficio Compatibilita' ambientale o da un
suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;
f) dal dirigente dell'ufficio Ciclo dell'acqua o da un suo
delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;
g) dal dirigente dell'ufficio Parchi, biodiversita' e tutela
della natura o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello
stesso ufficio;
h) dal dirigente dell'Ufficio sostegno alle imprese agricole,
alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprieta' o da un
suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;
i) dal dirigente dell'ufficio Geologico e attivita' estrattive o
da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;
j) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria o da un suo
delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;
k) dal dirigente dell'ufficio Foreste o da un suo delegato
individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;
1) da un tecnico designato dal presidente dell'Ente parco
nazionale del Pollino;
m) da quattro professionisti esperti, ciascuno iscritto al
proprio ordine professionale, designati dal Consiglio regionale
mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli di cui
un geologo esperto in mineralogia e petrografia, un ingegnere
idraulico, un architetto esperto in materia di pianificazione
territoriale ed un agronomo/dottore forestale esperto della tutela
delle componenti agricolo-forestali del paesaggio.
5. La nomina dei componenti della commissione e' di competenza
della Giunta regionale, che, ai sensi della legge regionale n.
32/2000 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, avvia le procedure necessarie.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56 del vigente
statuto, approva apposito regolamento di funzionamento della
Commissione e di definizione dell'ambito geografico di applicazione
in funzione del quadro conoscitivo gia' recepito ai sensi del decreto
ministeriale Ambiente n. 101 del 18 marzo 2001, nelle more della
approvazione del PRA di cui all'art. 43.
7. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dei
soggetti che formulano le istanze sottoposte a valutazione. Il
regolamento di cui al precedente comma 6 determina le tariffe
graduandole in funzione della complessita' ed estensione territoriale
degli interventi oggetto di valutazione da parte della commissione.