Art. 46
Officiosita' corsi d'acqua
1. Nelle attivita' di manutenzione degli alvei fluviali e di
ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in presenza di
sedimenti di rocce contenenti amianto, delimitate ai sensi del
successivo comma 4, e' consentita la movimentazione dei sedimenti
nello stesso sito di provenienza con diversa riprofilatura del suolo
e nei limiti strettamente necessari per il ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua o per la realizzazione di opere
in alveo o per la manutenzione degli alvei.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita su apposita
cartografia le aree fluviali con presenza di sedimenti di rocce
contenenti amianto.
3. La cartografia viene aggiornata ogni volta che nuovi studi ed
indagini rendano necessaria la riperimetrazione delle aree.
4. La commercializzazione degli inerti derivanti dalle attivita' di
manutenzione e regimazione idraulica degli alvei in cui si riscontri
la presenza di minerali d'amianto e' consentita secondo il decreto
ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 - Allegato A, par. 6, tab. B.