Art. 46 
 
                     Officiosita' corsi d'acqua 
 
  1. Nelle attivita'  di  manutenzione  degli  alvei  fluviali  e  di
ripristino  dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua,  in  presenza  di
sedimenti di  rocce  contenenti  amianto,  delimitate  ai  sensi  del
successivo comma 4, e' consentita  la  movimentazione  dei  sedimenti
nello stesso sito di provenienza con diversa riprofilatura del  suolo
e   nei   limiti   strettamente   necessari   per    il    ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua o per la realizzazione  di  opere
in alveo o per la manutenzione degli alvei. 
  2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, con propria  deliberazione,  delimita  su  apposita
cartografia le aree fluviali  con  presenza  di  sedimenti  di  rocce
contenenti amianto. 
  3. La cartografia viene aggiornata ogni volta che  nuovi  studi  ed
indagini rendano necessaria la riperimetrazione delle aree. 
  4. La commercializzazione degli inerti derivanti dalle attivita' di
manutenzione e regimazione idraulica degli alvei in cui si  riscontri
la presenza di minerali d'amianto e' consentita  secondo  il  decreto
ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 - Allegato A, par. 6, tab. B.