Art. 47
Attivita' costruttive, produttive ed agricole
1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto, di cui
al comma 7, sono vietate attivita' che comportano escavazione e
movimentazione del suolo.
2. Nelle suddette aree sono consentiti solo interventi di
conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed
infrastrutturali.
3. Sono altresi' consentiti nuovi insediamenti abitativi,
produttivi, agricoli ed infrastrutturali nei casi strettamente
necessari, secondo le previsioni della pianificazione di settore.
4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono limitare il piu'
possibile scavi e movimentazione del terreno in modo da minimizzare
la produzione di terre e rocce da scavo.
5. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita' di cui al
comma 2 e 3 sono trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi.
6. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 sono eseguiti nel rispetto
delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n.
81/2008 e alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti
attuativi.
7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale delimita su adeguata cartografia le aree con
presenza di affioramenti di rocce contenenti amianto ed emana
specifiche linee guida per l'attuazione degli interventi consentiti.
8. Le linee guida vengono aggiornate ogni qualvolta emergano nuove
esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente anche in
relazione al progresso tecnologico e all'acquisizione di nuovi
risultati di studi e ricerche svolte nel settore.