Art. 48 
 
                       Terre e rocce da scavo 
 
  1. In tutte le attivita'  costruttive,  agricole  o  produttive  e'
vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di  materiali
derivati, di materiali inerti di rocce contenenti amianto provenienti
sia da cave che da estrazioni in  alvei  fluviali  o  da  depositi  o
precedenti utilizzazioni. 
  2. I materiali inerti contenenti amianto impiegati sino  alla  data
di entrata in  vigore  della  DGR  29  novembre  2011,  n.  1743  per
sottofondi stradali o per sistemazione di aree  pubbliche  e  private
possono  essere  collocati  nelle  cave  dismesse  di  pietre   verdi
esistenti sul territorio regionale nel rispetto delle norme di cui al
Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e della legge
27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi. 
  3. Nelle suddette cave possono essere conferiti anche  i  materiali
inerti derivanti da estrazioni in alvei  fluviali  e  depositati  nei
relativi impianti sino alla data di entrata in vigore  della  DGR  29
novembre 2011, n. 1743. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sei mesi  dall'entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede tramite i
comuni interessati al  censimento  delle  aree  sui  cui  sono  stati
riportati materiali contenenti amianto, con la stima dei quantitativi
depositati. Nei successivi sei mesi la  Giunta  regionale  predispone
apposito piano  per  la  rimozione  e  ricollocamento  dei  materiali
censiti.