Art. 48
Terre e rocce da scavo
1. In tutte le attivita' costruttive, agricole o produttive e'
vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di materiali
derivati, di materiali inerti di rocce contenenti amianto provenienti
sia da cave che da estrazioni in alvei fluviali o da depositi o
precedenti utilizzazioni.
2. I materiali inerti contenenti amianto impiegati sino alla data
di entrata in vigore della DGR 29 novembre 2011, n. 1743 per
sottofondi stradali o per sistemazione di aree pubbliche e private
possono essere collocati nelle cave dismesse di pietre verdi
esistenti sul territorio regionale nel rispetto delle norme di cui al
Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e della legge
27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi.
3. Nelle suddette cave possono essere conferiti anche i materiali
inerti derivanti da estrazioni in alvei fluviali e depositati nei
relativi impianti sino alla data di entrata in vigore della DGR 29
novembre 2011, n. 1743.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede tramite i
comuni interessati al censimento delle aree sui cui sono stati
riportati materiali contenenti amianto, con la stima dei quantitativi
depositati. Nei successivi sei mesi la Giunta regionale predispone
apposito piano per la rimozione e ricollocamento dei materiali
censiti.