Art. 49
Pianificazione territoriale
1. Nei comuni nei cui territori sono presenti affioramenti di rocce
contenenti amianto, gli strumenti urbanistici di cui alla legge
regionale n. 23/1999, sono corredati di adeguata cartografia
riportante la perimetrazione delle aree di cui all'art. 1, comma 4 e
all'art. 3, comma 7 e dettano per tali aree norme di conservazione e
di trasformazione nel rispetto delle disposizioni della presente
legge e le linee guida di cui all'art. 47, comma 7.
2. Agli strumenti urbanistici di cui al comma 1 e' allegato uno
studio geologico e petrografico specifico delle aree con presenza di
rocce contenenti amianto oggetto di pianificazione.