Art. 49 
 
                     Pianificazione territoriale 
 
  1. Nei comuni nei cui territori sono presenti affioramenti di rocce
contenenti amianto, gli  strumenti  urbanistici  di  cui  alla  legge
regionale  n.  23/1999,  sono  corredati  di   adeguata   cartografia
riportante la perimetrazione delle aree di cui all'art. 1, comma 4  e
all'art. 3, comma 7 e dettano per tali aree norme di conservazione  e
di trasformazione nel  rispetto  delle  disposizioni  della  presente
legge e le linee guida di cui all'art. 47, comma 7. 
  2. Agli strumenti urbanistici di cui al comma  1  e'  allegato  uno
studio geologico e petrografico specifico delle aree con presenza  di
rocce contenenti amianto oggetto di pianificazione.