Art. 44 Pubblicita' dei prezzi 1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie e per quelle offerte sottocosto devono essere indicati: a) il prezzo normale di vendita; b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso. 2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per i consumatori.