Art. 45 
 
                       Vendite di liquidazione 
 
  1.  Le  vendite  di  liquidazione  sono  effettuate  dall'esercente
dettagliante al fine  di  vendere  in  breve  tempo  tutti  i  propri
prodotti, a seguito di: 
    a) cessazione dell'attivita' commerciale; 
    b) cessione dell'azienda; 
    c) trasferimento dell'azienda in un altro locale; 
    d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita; 
    e) anniversario aziendale ogni decimo anno di attivita'. 
  2. Le vendite di liquidazione devono essere previamente  comunicate
al comune in cui ha sede l'esercizio  commerciale  e  possono  essere
effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.