Art. 45 Vendite di liquidazione 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutti i propri prodotti, a seguito di: a) cessazione dell'attivita' commerciale; b) cessione dell'azienda; c) trasferimento dell'azienda in un altro locale; d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita; e) anniversario aziendale ogni decimo anno di attivita'. 2. Le vendite di liquidazione devono essere previamente comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio commerciale e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.