Art. 46 
 
                  Vendite di fine stagione o saldi 
 
  1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano  i  prodotti,  di
carattere  stagionale   o   di   moda,   suscettibili   di   notevole
deprezzamento se non venduti durante la stagione  o  entro  un  certo
periodo di tempo. 
  2. Le vendite di  fine  stagione  o  saldi  si  possono  effettuare
solamente  in  due  periodi  dell'anno  stabiliti  dalla  camera   di
Commercio  per  settore  merceologico  e  per  zone  del   territorio
provinciale. 
  3. Avverso i provvedimenti della camera  di  commercio  di  cui  al
comma 2 le organizzazioni di  categoria  possono  presentare  ricorso
alla giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo
entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.