Art. 46 Vendite di fine stagione o saldi 1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante la stagione o entro un certo periodo di tempo. 2. Le vendite di fine stagione o saldi si possono effettuare solamente in due periodi dell'anno stabiliti dalla camera di Commercio per settore merceologico e per zone del territorio provinciale. 3. Avverso i provvedimenti della camera di commercio di cui al comma 2 le organizzazioni di categoria possono presentare ricorso alla giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.