Art. 42 
 
                    Soggetti della pianificazione 
 
  1. L'attivita' di pianificazione e' svolta dalla Regione. 
  2. Partecipano all'attivita' di  pianificazione,  in  relazione  ai
rispettivi ambiti di competenza,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale, gli enti locali, le universita' degli studi regionali,  la
Consulta regionale delle associazioni di  persone  disabili  e  delle
loro famiglie di cui all'articolo 13-bis  della  legge  regionale  25
settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi  e  degli
interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate  ed
attuazione della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  «Legge  quadro  per
l'assistenza, l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone
handicappate»), le organizzazioni  maggiormente  rappresentative  nel
settore sanitario e sociale, gli organismi di tutela dei diritti  dei
cittadini, nonche' gli enti del  Terzo  settore  di  cui  al  decreto
legislativo n. 117/2017.