Art. 45 
 
                    Soggetti della programmazione 
 
  1. L'attivita' di programmazione e'  svolta  dalla  Regione,  dagli
enti del Servizio sanitario regionale e dagli enti locali. 
  2. Partecipano all'attivita' di  programmazione,  in  relazione  ai
rispettivi ambiti di competenza, i soggetti di cui  all'articolo  42,
comma 2.