Art. 46 Partecipazione degli enti locali all'attivita' di pianificazione e programmazione 1. Gli enti locali partecipano all'attivita' di pianificazione e programmazione in campo sanitario e sociosanitario attraverso: a) il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), a livello regionale; b) la Conferenza dei sindaci ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/2018, a livello aziendale; c) l'assemblea dei sindaci del servizio sociale dei comuni ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 6/2006, a livello di distretto-ambito. 2. Alle sedute della Conferenza dei sindaci e dell'assemblea dei sindaci del servizio sociale dei comuni puo' partecipare il direttore del distretto del territorio di relativa competenza.