Art. 47 Strumenti della programmazione 1. Lo strumento fondamentale della programmazione regionale nel settore sanitario e sociosanitario e' l'atto recante le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale. 2. Fermo restando quanto disposto dal titolo III della legge regionale n. 26/2015, gli strumenti della programmazione sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale sono: a) il piano attuativo, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica; b) il programma preliminare degli investimenti, il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale degli investimenti da realizzare. 3. Gli enti del Servizio sanitario regionale regolano le attivita' sanitarie e sociosanitarie del distretto attraverso il programma delle attivita' territoriali (PAT). 4. Gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti locali attraverso un atto di intesa concordano le attivita' sociosanitarie relative all'intersettorialita' di interventi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006. 5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 3 e 4 si raccordano con gli atti di pianificazione e programmazione regionali.