Art. 47 
 
                   Strumenti della programmazione 
 
  1. Lo strumento fondamentale  della  programmazione  regionale  nel
settore sanitario e sociosanitario e' l'atto recante le linee annuali
per la gestione del Servizio sanitario regionale. 
  2. Fermo restando  quanto  disposto  dal  titolo  III  della  legge
regionale n. 26/2015, gli strumenti  della  programmazione  sanitaria
degli enti del Servizio sanitario regionale sono: 
    a) il piano attuativo, nel quale sono indicati gli interventi  da
realizzare e le risorse necessarie, sulla base  della  programmazione
economica; 
    b) il programma  preliminare  degli  investimenti,  il  programma
triennale degli investimenti e l'elenco annuale degli investimenti da
realizzare. 
  3. Gli enti del Servizio sanitario regionale regolano le  attivita'
sanitarie e sociosanitarie  del  distretto  attraverso  il  programma
delle attivita' territoriali (PAT). 
  4. Gli enti del Servizio sanitario  regionale  e  gli  enti  locali
attraverso un atto di intesa concordano le  attivita'  sociosanitarie
relative all'intersettorialita' di interventi, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 6/2006. 
  5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi  2,  3  e  4  si
raccordano con gli atti di pianificazione e programmazione regionali.