Art. 48 
 
             Piano regionale sanitario e sociosanitario 
 
  1. Il Piano regionale  sanitario  e  sociosanitario  definisce,  in
coerenza con i contenuti del Piano sanitario nazionale, dei Patti per
la  salute  e  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7, del decreto  legislativo  n.  502/1992,  le
strategie  regionali  in  materia  di  sanita'  e   di   integrazione
sociosanitaria e si raccorda con il Piano sociale  regionale  di  cui
all'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006. 
  2. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario e' approvato dalla
Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie  locali
ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n.  12/2015  e  previo
parere della Commissione consiliare competente, che si esprime  entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta,  decorsi  i  quali  si
prescinde dallo stesso. 
  3. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario e'  efficace  fino
all'approvazione del nuovo Piano.