Art. 48 Piano regionale sanitario e sociosanitario 1. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario definisce, in coerenza con i contenuti del Piano sanitario nazionale, dei Patti per la salute e dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, le strategie regionali in materia di sanita' e di integrazione sociosanitaria e si raccorda con il Piano sociale regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 6/2006. 2. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario e' approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 e previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dallo stesso. 3. Il Piano regionale sanitario e sociosanitario e' efficace fino all'approvazione del nuovo Piano.